Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26792 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/10/1989
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio
di motivazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all’art. 648
cod. pen. è manifestamente infondato ed addirittura ‘scentrato’ rispetto,a1
thema decidendum,
giacché insiste nell’escludere e nel negare rilevanza di reati di falso che non sono mai stati oggetto di imputazione e che anzi, la Corte d’appello, ha
espressamente escluso quale ipotesi di reato presupposto;
per contro, che a ritener integrati i reati contestati è sufficiente considerato,
la constatazione, come ritenuto in sentenza, che non vi sia prova della partecipazione dell’imputata nel reato presupposto (furto) e che il titolo risulti
negoziato con conseguimento a favore dell’imputata del valore in esso indicato;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.