Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase cruciale che richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, che non solo preclude l’esame del merito ma comporta anche sanzioni economiche significative per il proponente. Analizziamo questo caso per comprendere meglio la dinamica processuale e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Foggia. L’obiettivo del ricorrente era ottenere un riesame della sua posizione da parte della Suprema Corte di Cassazione, contestando la decisione del giudice di primo grado. Il caso è stato quindi portato all’attenzione della Settima Sezione Penale della Corte.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha optato per una procedura semplificata, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza le formalità di una pubblica udienza quando i motivi di inammissibilità sono evidenti.
Di conseguenza, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito qualsiasi discussione sul merito della questione, fermando il procedimento sul nascere a causa di vizi procedurali. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base di questa decisione risiede nell’applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione è stata introdotta per snellire il lavoro della Corte di Cassazione, permettendole di definire rapidamente i ricorsi che mancano palesemente dei presupposti di legge, senza dover celebrare un’udienza. La declaratoria di inammissibilità non è una valutazione sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma un giudizio tecnico sulla correttezza formale dell’atto di impugnazione. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza cruciale del rispetto dei requisiti formali per l’accesso ai mezzi di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’opportunità mancata per far valere le proprie ragioni, ma si traduce anche in un onere economico tangibile. Per i cittadini e i loro difensori, questa decisione funge da monito: ogni atto processuale, specialmente un ricorso in Cassazione, deve essere preparato con la massima diligenza e perizia tecnica. In caso contrario, il rischio è di vedersi chiudere le porte della giustizia e di subire, al contempo, una condanna economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il caso nel merito (cioè non valuta se le ragioni del ricorrente sono fondate) perché il ricorso stesso presenta dei difetti procedurali o formali che ne impediscono la trattazione.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso, con lo scopo di scoraggiare impugnazioni presentate senza i requisiti necessari e che gravano sul sistema giudiziario.
La Corte di Cassazione può decidere un caso senza un’udienza?
Sì, in casi specifici come quello di un ricorso palesemente inammissibile, l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale consente alla Corte di decidere con una procedura semplificata, senza la necessità di una pubblica udienza, per rendere più efficiente il processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26082 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/01/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-
che il Tribunale di Foggia ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
-
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di
motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 1
cod. proc. pen.);
- che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle
ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto d sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità
ex art. 129 cod. proc. pen.
(ex multis,
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente;
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il
Il Pr i. ente