Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 22/04/1978 avverso la sentenza del 16/01/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il Tribunale di Foggia ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
– che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di
motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 1
cod. proc. pen.);
– che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle
ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto d sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal
della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità
ex art. 129 cod. proc. pen.
(ex multis,
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il
Il Pr i. ente