Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENTIMIGLIA il 10/09/1977
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Presidente
Il Con
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Genova ha
parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Imperia,
che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i due furti
contestati (ai sensi degli artt. artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.) ai capi A)
della rubrica, assolvendolo in relazione ad uno di essi (il capo B);
– che l’unico motivo di censura è indeducibile in sede di legittimità perché, senza
prospettare specifici e decisivi travisamenti, tende ad ottenere una inammissibile
ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal gi
di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e valutando le censu
prospettate, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare
pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
–
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e
all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
Corte di Cassazione – copia non ufficiale