Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26058 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26058 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il 21/08/1985
avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha
confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Forlì, che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 497-
bis
cod. pen.;
– che l’unico motivo d’impugnazione, con il quale la ricorrente deduce violazione
dell’art. 192 cod. proc. pen. e connesso vizio di motivazione (in ordine alla ritenu
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato), non è consentito dalla legge in sede di
legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale
motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del
convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
–
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e
all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale