Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25898 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/09/1968
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica
in danno di un ente condominiale;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non è consentito dalla
legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, sicchè
le stesse si devono considerare non specifiche e soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (è del tutto
irrilevante, segnatamente, che il contratto di locazione con la proprietà fosse solo verbale, che vi fosse un “tacito accordo”, avendo, la sentenza impugnata in doppia conforme, esplicitato le
ragioni della effettiva riconducibilità al prevenuto, oltre ogni ragionevole dubbio, della condot di allaccio abusivo al contatore condominiale, pagg. 3 e 4, con cui il ricorso rinuncia
confrontarsi);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025
Il copsi GLYPH estensore
Il Presidente