Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è regolato da rigide norme procedurali. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni quando tali norme non vengono rispettate. Un’ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare le conseguenze dirette di questa declaratoria, che sancisce la fine del percorso processuale per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: dall’Appello alla Cassazione
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 12 settembre 2024. Il ricorrente, ritenendo di aver subito un torto, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando al giudizio di legittimità le sue speranze di riforma della pronuncia.
Il procedimento è giunto all’udienza del 6 giugno 2025, durante la quale la Settima Sezione Penale della Corte ha esaminato i presupposti per la trattazione del ricorso.
La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si sono fermati a una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei requisiti essenziali per poter procedere oltre.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta oneri significativi per chi ha intrapreso l’azione legale. Nello specifico, la Corte ha condannato il ricorrente a due distinti pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi relativi al procedimento di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o presentati senza il rispetto delle forme prescritte.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita i motivi specifici che hanno portato alla decisione. Tuttavia, nel diritto processuale penale, le cause di inammissibilità di un ricorso per cassazione sono ben definite. Generalmente, un ricorso inammissibile può derivare da:
* Motivi non consentiti dalla legge: il ricorso si basa su contestazioni relative ai fatti e non a violazioni di legge, unico ambito di competenza della Cassazione.
* Mancanza di specificità: i motivi di ricorso sono generici, astratti o non si confrontano adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
* Vizi di forma: il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge, da un soggetto non legittimato o senza l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.
* Manifesta infondatezza: le censure sollevate appaiono, a una prima analisi, del tutto prive di fondamento giuridico.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sussistente una di queste cause ostative, che ha impedito l’analisi nel merito delle doglianze del ricorrente.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: l’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La declaratoria di ricorso inammissibile funge da filtro per garantire che solo le questioni giuridicamente rilevanti giungano all’attenzione della Suprema Corte. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza cruciale di una redazione attenta e meticolosa dell’atto di ricorso, nel pieno rispetto dei requisiti formali e sostanziali, per evitare non solo il rigetto della propria istanza, ma anche l’imposizione di significative sanzioni economiche.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare, avendo riscontrato la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per l’impugnazione. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che qui è stata fissata in tremila euro.
Qual è stata la decisione finale della Corte in questa ordinanza?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25724 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25724 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AFRICANO NOME nato a NOTO il 30/07/1984
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza de
dolo del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. ed il mancato riconoscimento dell’esimente d all’art. 393-bis cod. pen. sono inammissibili in quanto costituiscono mera riproposizione
censura adeguatamente confutata, con corretti riferimenti in fatto e diritto, dalla Corte di app
/
che ha rilevato come la ricostruzione della vicenda narrata nei motivi di gravame fosse eccentric rispetto alla reale dinamica dei fatti con completezza e logicità descritti; che proprio s
smentita ricostruzione il ricorrente fonda i motivi secondo cui l’attività istituzionale foss già conclusa; che la stessa era, invero, in corso proprio in quanto tesa alla verifica della dina
del sinistro – che aveva interessato l’auto del ricorrente ed altro mezzo auto -, contesto i veniva opposta resistenza con minacce rivolte agli operanti attraverso l’utilizzo di una for
occultata nel pugno di una mano;
rilevato che nessuna possibilità di avvertire tale attività istituzionale quale sopruso pote
sussistere;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.