Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude le porte
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue pesanti conseguenze economiche per chi lo propone senza rispettare i requisiti di legge. Il caso riguarda un appello contro una sentenza della Corte d’Appello di Catania, che si è concluso con una secca dichiarazione di inammissibilità.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Catania con una sentenza emessa nel giugno 2024, ha deciso di impugnare tale decisione presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Questo strumento rappresenta l’ultima possibilità per contestare una pronuncia giudiziaria, ma è un rimedio ‘straordinario’, limitato a specifici vizi della sentenza impugnata, come la violazione di legge o i difetti di motivazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso in udienza, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro, bloccando sul nascere i ricorsi che non soddisfano i presupposti formali e sostanziali richiesti dal codice di procedura.
Le motivazioni e le conseguenze di un ricorso inammissibile
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a questa decisione, come spesso accade in questi provvedimenti sommari. Tuttavia, un ricorso inammissibile è generalmente tale per motivi tecnici: può essere stato presentato fuori termine, da un soggetto non legittimato, per motivi non consentiti dalla legge, o può mancare di specificità nell’indicare le presunte violazioni.
Le conseguenze di questa declaratoria sono state immediate e significative per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi legati al giudizio di Cassazione da lui stesso avviato.
2. Sanzione pecuniaria: Oltre alle spese, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’impugnazione non è un diritto incondizionato. Per accedere al giudizio di Cassazione, è indispensabile che il ricorso sia redatto con la massima perizia tecnica e si fondi su motivi validi e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna subita nel grado precedente, ma comporta anche un ulteriore e significativo esborso economico per il ricorrente. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti esperti per valutare attentamente l’opportunità e la correttezza formale di un’impugnazione, al fine di evitare esiti controproducenti.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso analizzato?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per la sentenza impugnata?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva e irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, che quindi deve essere eseguita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29820 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29820 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOTO il 24/05/1990
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 2773/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza de di necessità e del dolo;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente reiterativi di doglianze già correttamen valutate, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove senza, generici, non essend
peraltro l’imputato confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 e ss
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.