Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Con questo provvedimento, la Suprema Corte ha messo un punto fermo a una vicenda processuale, confermando la decisione della Corte d’Appello e sanzionando la parte ricorrente. Analizziamo nel dettaglio i fatti e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti Processuali
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania, emessa nel settembre 2024. La parte ricorrente ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte, dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti, ha proceduto alla disamina preliminare del caso in camera di consiglio.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
L’esito dell’analisi della Cassazione è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quando un ricorso viene definito tale, significa che manca dei presupposti e dei requisiti che la legge richiede affinché i giudici possano entrare nel merito della questione. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la presentazione fuori dai termini, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione, o vizi di forma.
Nel caso di specie, l’ordinanza non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni di inammissibilità, ma la sua conseguenza è perentoria: la Corte non valuta se la sentenza d’appello fosse giusta o sbagliata, ma si ferma a una valutazione preliminare, chiudendo di fatto il processo.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze economiche. Anzi, la legge prevede specifiche sanzioni per disincentivare impugnazioni avventate o puramente dilatorie. La Corte, come da prassi consolidata, ha condannato la ricorrente a due pagamenti distinti:
1. Le spese processuali: si tratta dei costi sostenuti per il procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende: questa non è un risarcimento, ma una vera e propria sanzione pecuniaria. La Cassa delle ammende è un fondo destinato a finanziare progetti di recupero per i detenuti. La condanna a versare una somma a questo fondo serve come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale del ricorso.
Questa doppia condanna economica rappresenta la diretta e automatica conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, limitato a specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il proponente, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Per chi intende adire la Suprema Corte, è quindi essenziale una valutazione rigorosa e professionale dei motivi di ricorso, al fine di evitare che l’impugnazione si trasformi in un’ulteriore condanna, questa volta di natura pecuniaria.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la corte non valuta la fondatezza delle richieste, ma si limita a respingere l’atto in via preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Perché la ricorrente è stata condannata a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Il pagamento alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, dilatori o non conformi alla legge. Serve come deterrente per evitare un uso improprio dello strumento processuale dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25696 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25696 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 08/07/1981
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta l’integrazione del delitto di cui all’art. 385
pen. in ragione dell’esistenza di idonea autorizzazione a lasciare l’abitazione e sul presuppost che l’eventuale violazione implicherebbe solo il rischio di aggravamento
ex art. 276 cod. proc.
pen. è manifestamente infondato; che, invero, quanto alla prospettata autorizzazione, la Corte di appello ha evidenziato come la ricorrente avesse confessato nel corso dell’interrogatorio
/.
allorché dichiarava di non recarsi al lavoro da molto tempo (l’orario era comunque incompatibile con la prospettata autorizzazione) e di essersi recata in posti differenti dal luogo di lavoro (uf
postale e farmacia); che in ordine all’ipotizzata mera violazione dell’art. 276 cod. proc. pe questa Corte ha costantemente ritenuto integrasse il delitto di evasione l’allontanamento della
persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzata a svolg l’attività lavorativa (Sez. 6, n. 3882 del 14/01/2010, Dierna, Rv. 245811 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.