Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25501 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 08/04/1990
avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione alla mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di furto,
è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non
scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata
(si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all’art. 624 co
pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così ieciso in Roma, il 06/05/2025 Il CoI1siglire Estensore