Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi e Conseguenze
Introdurre un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Quando questi non vengono soddisfatti, il risultato può essere una declaratoria di ricorso inammissibile, con significative conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre uno spunto chiaro per analizzare questo istituto e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 20 settembre 2024. Avverso tale decisione, un soggetto proponeva ricorso per Cassazione, cercando di ottenere una riforma della pronuncia a lui sfavorevole. Il caso giungeva quindi all’esame della Settima Sezione Penale della Suprema Corte, incaricata di una valutazione preliminare sulla sussistenza dei presupposti per un giudizio di merito.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa il 6 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso processuale del ricorrente, dichiarando il ricorso semplicemente inammissibile. La decisione, sebbene concisa nella sua formulazione, è netta e produce effetti immediati e gravosi.
La Corte non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha altresì condannato il ricorrente a sostenere due distinti oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa doppia sanzione sottolinea la serietà con cui l’ordinamento considera la proposizione di ricorsi che non rispettano le regole procedurali.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile pronuncia. Un ricorso in Cassazione è inammissibile quando, ad esempio, non denuncia vizi di legittimità (cioè violazioni di legge o difetti di motivazione), ma tenta di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità. Altre cause includono vizi formali nella redazione dell’atto, il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o la genericità dei motivi, che non consentono alla Corte di comprendere la specifica violazione di legge denunciata. La decisione della Cassazione, in questo caso, presume che il ricorso fosse affetto da uno di questi vizi capitali, tali da impedirne persino la discussione nel merito.
Le Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia analizzata è un monito fondamentale per avvocati e assistiti. Proporre un ricorso per Cassazione non è una scelta da prendere alla leggera. È indispensabile una valutazione approfondita e rigorosa dei motivi, che devono rientrare strettamente nei canoni stabiliti dal codice di procedura. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di ottenere una riforma della sentenza impugnata, ma si traduce anche in una certezza: l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che può essere anche significativa. Questa ordinanza ribadisce che l’accesso al giudizio di legittimità è una risorsa preziosa, da utilizzare con la massima perizia e solo in presenza di fondate ragioni di diritto.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per poter essere giudicata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale organo ha emesso la decisione e contro quale provvedimento era stato proposto ricorso?
La decisione è stata emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, a seguito di un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 20/09/2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25473 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25473 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FROSINONE il 21/01/1976
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto ch
sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss.
della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il Con igliere Estensore