Ricorso inammissibile: Conseguenze economiche e procedurali
Introduzione: Quando l’impugnazione non supera il vaglio della Corte
Affrontare un procedimento legale fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, richiede un’attenta valutazione dei presupposti di legge. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di vedere esaminata nel merito la propria posizione, ma può comportare anche significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di una strategia processuale solida.
Il caso in esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 5 dicembre 2024. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di proporre impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando al Consigliere relatore l’esame preliminare degli atti.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, si è pronunciata con un’ordinanza in data 27 maggio 2025. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha adottato una procedura semplificata, definita “de plano”, che permette di decidere sulla base dei soli atti depositati, senza la necessità di un’udienza di discussione. Questa scelta procedurale è tipica dei casi in cui l’inammissibilità del ricorso appare manifesta fin da un primo esame.
Le motivazioni della decisione
Il testo dell’ordinanza è estremamente sintetico e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile. Tuttavia, la dichiarazione stessa di inammissibilità implica che l’impugnazione presentata mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere esaminata nel merito. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: dalla presentazione fuori termine alla mancanza di motivi specifici previsti dalla legge per il ricorso in Cassazione, fino alla proposizione di questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La decisione “de plano” conferma che, secondo la Corte, i motivi del ricorso erano palesemente non accoglibili.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato per l’imputato due conseguenze economiche dirette e onerose. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione. In secondo luogo, è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria che la legge prevede proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia, quindi, non solo conferma la decisione della Corte d’Appello, ma sanziona anche il tentativo di impugnarla senza validi presupposti giuridici, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso alla Suprema Corte deve essere ponderato e fondato su vizi di legittimità concreti e specifici.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, impedendo così un esame nel merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Con quale procedura la Corte ha deciso il caso?
La Corte ha utilizzato la procedura “de plano”, decidendo sulla base dei soli atti scritti, senza la necessità di un’udienza pubblica, data l’evidente inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25367 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- NOME COGNOME ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5/12/2024, con cui è stata confermata la sentenza del Gup
del Tribunale di Rimini che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia in ordine ai reati ascritti.
- Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza sulla recidiva.
- Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché
proposto dall’imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell’albo speciale ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle
ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 maggio 2025.