Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25341 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 18/04/1992
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe
e con la quale è stato condannato per alcune ipotesi di reati ai sensi dell’art.73,
comma 1 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990.
L’unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto
intrinsecamente aspecifico, non prospettando lo stesso alcuna effettiva ragione di
confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata e risolvendosi
lo stesso in una generica e aspecifica contestazione della valenza degli elementi
probatori posti alla base della sentenza di condanna.
Avendo, di contro, la Corte territoriale dato ampiamento atto degli elementi
posti alla base del giudizio di penale responsabilità alla luce delle dichiarazioni rese
dagli acquirenti delle sostanze oltre che dell’attività espletata dagli operanti.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Consiqliere estensore