Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25020 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/09/2000
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale
il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 482, 477 cod. pen. (capo a), art. 4, comma 2, legge 110/75
(capo b) e art. 116, comma 15, c.d.s. (capo c);
Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di proscioglimento, non è
consentito dalla legge in sede di legittimità, in assenza di indicazioni in merito agli elementi posti a base della censura formulata e, dunque, non è idoneo
all’individuazione dei rilievi mossi al provvedimento in verifica e all’esercizio, d parte del giudice di legittimità, del proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente