Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, si spera che la Corte superiore esamini il caso nel dettaglio e, possibilmente, ribalti la decisione. Tuttavia, non sempre si arriva a questa fase. Un ricorso inammissibile è un ostacolo procedurale che blocca l’esame del merito, con conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente questo esito.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Ancona. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di avvalersi dell’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni. Il procedimento è quindi giunto all’esame della Settima Sezione Penale della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la Corte di Cassazione ha stroncato le aspettative del ricorrente, dichiarando il ricorso semplicemente ‘inammissibile’. Questo significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione, non hanno valutato se le accuse fossero fondate o se la pena fosse giusta. La loro attenzione si è fermata a un livello preliminare: l’atto di ricorso stesso non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Il Significato di un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale pronuncia. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diversi motivi, tra cui:
* Vizi di Forma: L’atto potrebbe non rispettare le formalità prescritte dal codice di procedura penale.
* Motivi non Consentiti: Spesso i ricorsi si limitano a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, un’attività preclusa in sede di legittimità, dove la Corte può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge.
* Genericità dei Motivi: Le censure mosse alla sentenza impugnata devono essere specifiche e dettagliate. Un ricorso basato su critiche vaghe e generiche è destinato all’inammissibilità.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
La decisione di inammissibilità, quindi, non è un giudizio sulla colpevolezza o innocenza, ma un giudizio tecnico sulla validità dell’atto di impugnazione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di una declaratoria di ricorso inammissibile sono severe. L’ordinanza della Cassazione è molto chiara al riguardo. Il ricorrente è stato condannato a due pagamenti:
1. Le spese processuali: Deve farsi carico di tutti i costi relativi al procedimento dinanzi alla Cassazione da lui stesso attivato.
2. Una sanzione pecuniaria: È stato condannato a versare la somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcisce l’amministrazione della giustizia per aver dovuto gestire un’impugnazione inutile; dall’altro, funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il lavoro della Suprema Corte. La sentenza impugnata diventa così definitiva e irrevocabile, e le conseguenze economiche per il ricorrente sottolineano l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti per un’impugnazione prima di procedere.
Cosa ha deciso la Supreme Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte ha valutato il caso e ha dato torto al ricorrente?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente procedurale. Significa che il ricorso non rispettava i requisiti previsti dalla legge per essere esaminato, e pertanto la Corte non è entrata nel merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24646 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24646 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 21/03/1979
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità, in quanto tutti meramente riproduttivi di profili di censu
adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, che ha escluso che il ricorrente abb opposto resistenza meramente passiva (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata),
che ha, altresì, ritenuto sussistente la recidiva (pagina 6) e inapplicabili le sanzioni sost
(pagina 7), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglia difensive, coerenti rispetto alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze
logiche;
rilevato, in conclusione, che la motivazione della sentenza sfugge alle censure dedotte con il ricorso, che non si confronta con essa, limitandosi a riproporre doglianze adeguatamente
respinte, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.