Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24646 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24646 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità, in quanto tutti meramente riproduttivi di profili di censu
adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, che ha escluso che il ricorrente abb opposto resistenza meramente passiva (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata),
che ha, altresì, ritenuto sussistente la recidiva (pagina 6) e inapplicabili le sanzioni sost
(pagina 7), con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglia difensive, coerenti rispetto alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze
logiche;
rilevato, in conclusione, che la motivazione della sentenza sfugge alle censure dedotte con il ricorso, che non si confronta con essa, limitandosi a riproporre doglianze adeguatamente
respinte, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.