Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione e le Sue Conseguenze
L’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti come la Corte di Cassazione, è un diritto fondamentale, ma è regolato da precise norme procedurali. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali norme. L’ordinanza che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, venga respinta senza neppure un esame nel merito, comportando significative conseguenze economiche per il proponente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente, un uomo nato nel 1988, ha cercato di ottenere la revisione della decisione di secondo grado, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte. I dettagli specifici del reato o della questione di merito non emergono dall’ordinanza, poiché l’attenzione del giudice di legittimità si è fermata a un livello preliminare: la valutazione dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione, cioè non stabilisce se il ricorrente avesse ragione o torto sui fatti contestati, ma si limita a constatare che l’atto presentato non possedeva le caratteristiche tecniche e giuridiche necessarie per essere esaminato.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza è estremamente concisa e non articola in dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato a considerare il ricorso inammissibile. Il testo si limita a rilevare che ‘il ricorso deve essere dichiarato inammissibile’. Questa formula, tipica delle decisioni della Settima Sezione (la cosiddetta ‘sezione filtro’), indica che i vizi dell’impugnazione erano talmente evidenti da non richiedere una motivazione complessa.
Generalmente, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per varie ragioni, come la presentazione di motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, una rivalutazione dei fatti già giudicati), la mancanza di specificità delle censure, il mancato rispetto dei termini o altre gravi carenze formali. In questo caso, la Corte ha ritenuto superfluo esplicitarle, data la loro palese sussistenza.
Le Conclusioni: Conseguenze e Principio di Diritto
La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, l’accesso a tale giudizio è subordinato a un rigido vaglio di ammissibilità.
Le implicazioni pratiche per il ricorrente sono severe. Non solo la sua impugnazione è stata respinta, ma è stato anche gravato di un onere economico non indifferente. La condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti per un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Genova.
Quali sono le conseguenze per la persona che ha proposto il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’ordinanza specifica perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, l’ordinanza non entra nel dettaglio delle motivazioni, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità. Questo suggerisce che i vizi del ricorso erano talmente evidenti da non richiedere una spiegazione approfondita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24165 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 03/01/1988
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Genova che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato;
Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo, contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.
2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario
che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02; Sez.
3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente