Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 16/07/1977
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto COGNOME COGNOME condannato in ordine al reato ex art. 5 dlgs
74/200 è manifestamente infondato. A fronte di una chiara contestazione circa l’omessa presentazione di dichiarazioni annuali relative all’IVA dovuta si oppone
una valutazione del tutto fattuale ovvero di merito, in questa sede inammissibile, per sostenere la insussistenza di iva evasa. Anche il secondo motivo sulla
prescrizione del reato per l’anno di imposta 2013, (pari ad anni 8 oltre l’aumento di un quarto e 90 gg. per il termine dilatorio appresso indicato ) è inammissibile,
non essendo essa decorsa al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, alla luce del principio per cui in materia di reati tributari, il moment
consumativo del delitto di omessa dichiarazione da parte del sostituto d’imposta cui all’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va fissato alla scadenza
del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell’art.
5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario. (Sez. 3, n. 36387 del
12/06/2019, COGNOME, Rv. 276884 – 01)
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/06/2025.