Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 14/04/1960
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME COGNOME (cui è seguita memoria) condannato in ordine al reato ex art. 56 515 c.p. per il tentativo di vendita di occhiali privi
marchio CE, è manifestamente infondato. Innanzitutto il dedotto vizio di travisamento della prova è stato promosso in maniera inammissibile, in assenza
della integrale allegazione dell’atto dichiarativo richiamato, di cui il ricorrente h solo prodotto uno stralcio. Si rammenta che il travisamento della prova, fondato
su dati dichiarativi, impone l’allegazione integrale dell’atto e non di un mero stralcio, (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 S).
Va/ aggiunto che in linea c-on richiamati indirizzi di legittimità la corte h coerentemente evidenziato, in motivazione, anche la mancata consegna,
particolarmente significativa ai fini della configurazione del reato contestato, da parte dell’imputato, della documentazione attestante la regolarità
dell’apposizione del marchio CE.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/06/2025.