Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDERNO il 27/04/1968
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME COGNOME con cui si richiamano vizi di motivazione e di violazione di legge, è manifestamente infondato, prospettandosi
censure in punto di elemento soggettivo e di carenza di motivazione in punto di responsabilità che appaiono nuove, atteso che in sentenza si riporta un riepilogo
dell’appello, rimasto incontestato, che fa riferimento solo alla richiesta d riconoscere che il fatto non costituisce più reato e che la norma sanzionatrice
sarebbe costituzionalmente illegittima, e a quella , proposta in via subordinata, volta a censurare il trattamento sanzionatorio. Si ribadisce al riguardo che sussiste
un onere di specifica contestazione del riepilogo delle contestazioni così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che
non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto
ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in ta senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di
gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627
– 01 COGNOME).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/06/2025.