Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23559 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23559 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NAPOLI NOME nato a NOCI il 13/05/1951
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME. COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità,
perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova (gli esiti degli accertamenti
della Guardia di Finanza) e la mancata previsione nella contestazione dei redditi conseguiti in proprio dal ricorrente. Tale fatto era adeguatamente contestato e già
la percezione di tali redditi superava l’importo di quelli rilevanti per la fruizione dell’assegno sociale, importo vieppiù superato sommando a quelli diretti
dell’imputato quelli conseguiti dalla moglie dalla quale, secondo la sentenza impugnata, l’imputato non era all’epoca dei fatti separato, essendo, viceversa,
irrilevante che la predetta risiedesse presso un diverso indirizzo e regione diversa;
Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
Il Pr dente