Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando un processo giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, l’esito non è scontato. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile e le sue severe conseguenze. Questo provvedimento, pur nella sua brevità, è emblematico di come un’impugnazione debba rispettare precisi paletti procedurali per poter essere esaminata nel merito. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa possiamo imparare da questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, sperando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole, ha deciso di avvalersi dell’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. Il procedimento è quindi giunto dinanzi alla Suprema Corte per la valutazione finale.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa a marzo 2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. La Corte, dopo aver sentito la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha emesso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa statuizione impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le censure mosse alla sentenza d’appello fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità rappresenta un filtro processuale che blocca l’impugnazione sul nascere per vizi che possono riguardare, ad esempio, la tardività della presentazione, la carenza di motivi specifici o la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in ambito penale, le cause sono tassativamente previste dal codice di procedura. Un ricorso può essere considerato inammissibile quando viene proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (che in Cassazione sono, in linea di massima, violazioni di legge o vizi di motivazione), quando i motivi sono manifestamente infondati, o per vizi formali come la presentazione fuori termine.
La conseguenza diretta di tale decisione è duplice. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, scatta una sanzione a carico del ricorrente. La Corte, infatti, ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria che mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni
La decisione analizzata sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia, e in particolare ai gradi di impugnazione, è un diritto che deve essere esercitato nel rispetto delle regole. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende serve da monito, evidenziando che le impugnazioni devono essere ponderate e fondate su solidi argomenti giuridici, per evitare di incorrere in una secca declaratoria di inammissibilità con tutti i costi che ne derivano.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
La persona è stata condannata a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22414 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il 21/06/1982
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di COGNOME COGNOME;
Letto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
ritenuto motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’art.
640-ter cod. pen., non è consentito perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove il giudice ha
postepay c rret ente ritenuto la messa a disposizione della
dove far confluire il
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t – t – DoR)
0. ato quale elemento sufficiente ad integrare il concorso nel delitto ascritto all’odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.