Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Condanna alle Spese
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e sfavorevoli per chi decide di impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Non solo l’appello viene respinto senza un esame del merito, ma scattano anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questa dinamica, confermando come un’impugnazione priva dei requisiti di legge comporti la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, sezione distaccata di Taranto. L’obiettivo del ricorrente era ottenere la riforma della decisione di secondo grado. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione per la trattazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e sentita la relazione del Consigliere, ha emesso un’ordinanza con una decisione perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel vivo della questione. Dichiarare l’inammissibilità significa che il ricorso presentava vizi formali o sostanziali tali da non poter essere nemmeno discusso nel merito. Le ragioni possono essere molteplici: la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, o la proposizione di censure che non rientrano nel perimetro del giudizio di legittimità, che è limitato alla sola violazione di legge e non a una nuova valutazione dei fatti.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
L’esito non si è limitato alla sola dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha applicato le disposizioni di legge che sanzionano l’abuso dello strumento processuale o la sua errata utilizzazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato a due pagamenti distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato al miglioramento delle infrastrutture penitenziarie e a programmi di reinserimento.
Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento è un provvedimento sintetico che si concentra sul dispositivo, ovvero sulla decisione finale, senza esporre nel dettaglio le specifiche ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, la motivazione è implicita nella natura stessa della decisione: il ricorso non superava il cosiddetto ‘filtro’ di ammissibilità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è la conseguenza diretta e automatica prevista dal codice di procedura penale in caso di rigetto di un ricorso per inammissibilità, poiché si presume la colpa del ricorrente nell’aver adito la Suprema Corte senza un valido fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La decisione analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure di legittimità ben precise. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un atto privo di conseguenze. Al contrario, comporta un aggravio economico per chi lo propone, con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione che può essere anche ingente. Questo caso serve da monito sulla necessità di un’attenta valutazione preliminare da parte dei legali circa la sussistenza dei presupposti per un’impugnazione in Cassazione, al fine di evitare esiti processuali ed economici pregiudizievoli per i propri assistiti.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ovvero non idoneo ad essere esaminato nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica per il ricorrente una dichiarazione di inammissibilità?
Implica che la Corte non ha valutato le ragioni dell’appello. La sentenza del grado precedente diventa definitiva e il ricorrente è soggetto a sanzioni economiche per aver presentato un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22398 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AREZZO il 21/03/1996
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Giovanni;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso -aventi a oggetto che la correttezza
della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen. e della negazione della causa di esclusione della punibilità
Q1
ex art. 131-bis cod. pen.- ,é generico per indeterminatezza perché priva dei
O
requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non
indica n9li elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.