Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30711 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30711 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 25/10/1955
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 26 giugno
2024 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunal
Crotone il 18 luglio 2023, ha rideterminato in anni 1 e mesi 6 di reclusione la pena a caric
NOME COGNOME ritenuto colpevole del reato ex art. 7, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Isola di Capo Rizzuto nell
date del 28 gennaio 2020, del 2 agosto 2021 e del 10 maggio 2022.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo
di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stat invece compiutamente esposte (cfr. pag. 4-5, par. 3.3) le ragioni per cui Pugliese è stato riten
penalmente responsabile della violazione della disciplina in tema di reddito di cittadinanza.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere
pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.