Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30661 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30661 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALTAMURA il 04/01/1972
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Bari 1’11 luglio 2019, con la qual
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 3, mesi 3 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110, 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309
1990; fatti commessi in Altamura tra il 29 settembre e il 3 novembre 2016.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione r all’aumento di pena calcolato per la riconosciuta continuazione, è manifestamente infondato, i
quanto generico e assertivo, non confrontandosi la doglianza con le pertinenti considerazion della sentenza impugnata che, nel ritenere congruo l’aumento operato a titolo di continuazion
nella misura complessiva di mesi 6 di reclusione e di euro 6.000 di multa, ha valorizzato, maniera non illogica, non solo la pluralità degli episodi di cessione, alcuni riferiti all’er
anche l’esistenza a carico dell’imputato di numerosi precedenti penali, alcuni anche specifi risultando in ogni caso non illegittima la determinazione di un aumento unitario, avuto rigua
alla modesta entità dell’aumento di pena, a fronte della molteplicità degli episodi contestati
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.