Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17065 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17065 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato a GAZA( PALESTINA) il 12/02/1999
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME alias NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed
vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del preve per i reati di cui ai capi 11) e 12) dell’imputazione per errata valutazion
prove, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giud
merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazion base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 de
sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi dei reati in contestazione);
che, peraltro, tali doglianze – oltre ad essere reiterative – sono vo
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti proba estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazio
specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate d giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Cònsigliere Estensore