Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29768 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il 25/06/1958
rosente provvedimento omettere le generalità e gli atti dati identificativi a norma dell’art. 52 198/03 in quanto: Glidisposto d’ufficio nehiesta di parte digs. irnoosto dalla legge
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Osservato che le censure formulate con il primo motivo sono generiche al confronto con l’articolata valutazione, compiuta dai giudici di appello in punto di
dolo, nella parte in cui si evidenzia che l’imputato ha disposto di un reddito netto del tutto idoneo per adempiere ai versamenti dovuti almeno fino al 2017 e che le
spese addotte dalla difesa a nulla rilevano (p. 4).
Il secondo e il terzo motivo che censurano la ritenuta sussistenza del concorso formale, essendo le parti offese superiori a una, in contrasto con quanto contestato
nell’imputazione, sono inammissibili in quanto dedotti solo in questa sede e non, tempestivamente, nei motivi d’appello.
In ogni caso, la condotta di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, incriminata dall’art. 570-bis cod.
pen., non configura, se commessa in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o,
ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro (Sez. 6, n. 12439 del
28/01/2025, F., Rv. 287798 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.