Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale rispettare scrupolosamente i requisiti previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile: non solo la mancata valutazione nel merito, ma anche una condanna economica per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la logica e il rigore del processo penale.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di un’importante città del nord Italia. Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado. La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare dell’atto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza con cui lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce al giudice di valutare se le doglianze del ricorrente siano fondate o meno. In pratica, l’atto di impugnazione viene ‘bocciato’ per un vizio che ne pregiudica la validità procedurale, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione sul caso specifico in quella sede.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause generali che portano a una tale pronuncia. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diversi motivi, tra cui:
* Vizi di forma: l’atto non rispetta i requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale.
* Mancanza dei motivi specifici: i motivi di ricorso non sono chiaramente specificati o si limitano a riproporre questioni di fatto, che non possono essere valutate in sede di legittimità.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge.
In questo caso, la Corte ha evidentemente riscontrato uno di questi vizi, sufficiente a bloccare l’esame del merito. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente. La parte che ha proposto l’impugnazione è stata condannata al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per l’attività svolta inutilmente; dall’altro, fungere da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del sistema giudiziario: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un evento neutro, ma comporta conseguenze negative, sia in termini procedurali che economici. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che l’impugnazione in Cassazione deve essere preparata con la massima diligenza, assicurandosi che sussistano tutti i presupposti di ammissibilità previsti dalla legge. In caso contrario, il rischio è di veder chiusa la porta della Suprema Corte e di subire una condanna economica che aggrava la posizione del ricorrente.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato. Di conseguenza, la Corte non valuta il merito delle questioni sollevate, ma si limita a respingere l’atto per un vizio procedurale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nell’ordinanza esaminata, tale somma è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione esamina il merito della causa se il ricorso è inammissibile?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione preliminare che blocca l’esame nel merito. Il giudice non si pronuncia sulla fondatezza o meno delle ragioni del ricorrente, ma si ferma alla constatazione del difetto procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AOSTA il 02/02/1974
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
della legge penale in relazione all’art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto frutto di un calcolo errato (a prescindere dalla mancata considerazione
della sospensione di 60 giorni incorsa nel procedimento di primo grado), posto che aggiungendo 7 anni e sei mesi alla data di commissione del fatto (15 maggio 2017)
si giunge comunque a superare la data di pronuncia della sentenza d’appello (12
novembre 2024);
che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del
22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il C nsigli re Estensore