Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
della legge penale in relazione all’art. 157 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto frutto di un calcolo errato (a prescindere dalla mancata considerazione
della sospensione di 60 giorni incorsa nel procedimento di primo grado), posto che aggiungendo 7 anni e sei mesi alla data di commissione del fatto (15 maggio 2017)
si giunge comunque a superare la data di pronuncia della sentenza d’appello (12
novembre 2024);
che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell’eventuale prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del
22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il C nsigli re Estensore