Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Decise dalla Cassazione
Quando si intraprende un percorso legale, specialmente fino all’ultimo grado di giudizio, è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole procedurali. Un ricorso inammissibile può non solo vanificare le speranze di ottenere una revisione della sentenza, ma anche comportare significative conseguenze economiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda chiaramente, stabilendo una condanna esemplare per il ricorrente.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 18 dicembre 2023. Il ricorrente, un cittadino straniero, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio il 4 febbraio 2025, ha esaminato il ricorso. L’esito, tuttavia, è stato netto e sfavorevole al proponente. I giudici hanno emesso un’ordinanza con cui hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. In pratica, il ricorso è stato respinto non perché le argomentazioni fossero infondate, ma perché l’atto stesso mancava dei requisiti essenziali previsti dalla legge per poter essere esaminato. Le ragioni specifiche dell’inammissibilità non sono dettagliate nel testo dell’ordinanza, ma la conseguenza è chiara e diretta.
Le conseguenze economiche della decisione
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. La Corte ha contestualmente condannato il ricorrente a sostenere due oneri economici distinti:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione pecuniaria è una misura prevista dal codice di procedura penale per disincentivare la presentazione di impugnazioni avventate o dilatorie.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
Le motivazioni alla base della condanna economica sono intrinseche alla natura della decisione. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la legge presume una sorta di ‘colpa’ processuale in capo a chi lo ha presentato. Il sistema giudiziario, infatti, deve essere protetto da un uso improprio degli strumenti di impugnazione, che possono congestionare il lavoro delle corti e ritardare la definizione dei processi. La condanna alle spese processuali segue il principio generale della soccombenza, mentre la sanzione a favore della Cassa delle ammende ha una chiara finalità sanzionatoria e dissuasiva. Si vuole così ribadire che l’accesso alla giustizia, specialmente a quella di ultima istanza, deve avvenire nel pieno rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal legislatore.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame, pur nella sua sinteticità, offre un monito importante. Chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che un’eventuale declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche rilevanti. La condanna al pagamento di una somma, che in questo caso ammonta a 3.000 euro, non è un’eventualità remota. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto del giudizio di legittimità, in grado di valutare attentamente non solo il merito della causa, ma anche e soprattutto i presupposti formali e sostanziali per un’efficace impugnazione, evitando così costi inutili e l’archiviazione del caso senza neppure un esame nel merito.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, condanna la parte che ha presentato il ricorso al pagamento delle spese processuali e, nei procedimenti penali, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Qual è lo scopo della condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alla legge; dall’altro, finanziare la Cassa delle ammende, un ente che sostiene progetti per il reinserimento sociale dei detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17061 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 13/01/1981
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’illogicità de
motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorren indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia
disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (in parti pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sugli elementi costitutivi della fattis
di reato contestatagli, essendo risultata provata sia la provenienza illec bene legata alla sua falsificazione, sia la piena consapevolezza di tale orig
parte dell’imputato, la cui versione alternativa dei fatti non ha trovato ri effettivo, in mancanza peraltro di alcuna certificazione comprovante
legittimità del possesso del Rolex);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere COGNOME