Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17346 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17346 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la –
intempestiva- memoria trasmessa in data 29 marzo u.s.,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza
di una condizione di procedibilità dei reati di cui ai capi di imputazione 1, 2 e 4 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 2 comma 1 lett. I) D.Igs. 150/2022 in
epoca antecedente al maturare del termine per proporre ricorso in Cassazione non è consentito, in quanto in presenza di ricorso per altro inammissibile non
può essere rilevata l’eventuale improcebilità sopravvenuta per i reati di furto (si vedano Sez. U. Salatino);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la
correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità circa l’affermata riferibilità dei fatti contestati a titolo di ricettazione, è inammissi
perché fondato su motivi già dedotti in appello e puntualmente affrontati dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 8 della sentenza impugnata);
ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025.