Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione. Con una decisione lapidaria, la Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello, senza entrare nel merito della vicenda ma fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di rispettare i rigorosi requisiti formali e sostanziali richiesti per adire il giudice di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Percorso Giudiziario fino in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta o viziata, ha proposto ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che svolge una funzione preliminare di filtro, valutando se i ricorsi presentino i requisiti minimi per essere discussi in udienza pubblica o camerale.
La Decisione della Corte: la Dichiarazione di Inammissibilità
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia valutato le argomentazioni dell’imputato come infondate nel merito, ma piuttosto che il ricorso stesso non superava il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e irrevocabile.
Le Motivazioni: la Funzione della Cassazione e i Vizi del Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo dedurle dalla prassi giurisprudenziale. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma assicurare la corretta applicazione e interpretazione della legge. Un ricorso è tipicamente dichiarato inammissibile quando:
* È generico: non indica in modo specifico i motivi di diritto per cui si contesta la sentenza impugnata.
* Propone questioni di fatto: chiede alla Corte una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
* Manca di interesse: il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’annullamento della decisione.
* È presentato fuori termine o con modalità non conformi alla legge.
La decisione di inammissibilità è dunque un atto che sanziona un vizio procedurale o di impostazione del gravame, impedendo alla Corte di procedere all’esame del merito.
Le Conclusioni: le Pesanti Conseguenze Economiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, non solo rende definitiva la condanna penale ma aggiunge un ulteriore onere economico a carico di chi ha tentato, senza successo e senza rispettare le regole procedurali, l’ultima via di impugnazione.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione, ma ha respinto l’impugnazione per vizi di forma o procedurali. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità è una decisione sulla colpevolezza dell’imputato?
No, non lo è. La Corte si pronuncia solo sulla correttezza procedurale del ricorso, non sulla fondatezza delle accuse o sulla colpevolezza o innocenza della persona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17631 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17631 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANTERAMO IN COLLE il 25/02/1969
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
che entrambi i motivi con cui si deduce l’assenza di motivazione in ordine alla
Ritenuto responsabilità e in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di riconoscimento delle circosta
attenuanti generiche (invero riconosciute), sono generici in quanto privi di effettiva censura ne confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativo del vizio enunciato;
che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non conten la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez.
16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rilevato,
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025