Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18226 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOTO il 31/05/1966
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce,
Ritenuto con il primo motivo, che la sentenza è stata notificata all’imputato priva del
numero di registro e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 545-bis cod.
proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe sostituito d’ufficio la pena inflitta con altra sanzione sostituiva;
che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, in
Rilevato quanto non determina la nullità della sentenza impugnata;
che il secondo motivo, peraltro formulato in termini aspecifici,
Considerato
è manifestamente infondato, in quanto in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena
detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti
(Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.