Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/08/1986
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono
privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art.
c) c.p.p.: come emerge dall’esame della sintesi dell’appello operata nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione
dei cahiers de doléances
presentati alla Corte d’appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può
essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla
Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gl stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di
assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n.
28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del
29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsigli re Estensore
La Presidente