Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Nuove Valutazioni
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e una profonda comprensione dei limiti del suo giudizio. Un recente provvedimento, l’Ordinanza n. 22091/2024, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità dei motivi venga respinto, confermando il ruolo della Suprema Corte come giudice di legittimità e non di merito. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Trento. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sollevando un unico motivo di doglianza relativo alla valutazione della prova della sua responsabilità penale.
Tuttavia, come vedremo, il modo in cui è stato formulato il ricorso si è rivelato fatale per le sue speranze di ottenere un annullamento della condanna.
La Natura del Ricorso Inammissibile Presentato
Il cuore del problema risiedeva nella natura stessa del motivo di ricorso. Invece di contestare una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, il ricorrente ha tentato di proporre una rilettura alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle fonti di prova. In pratica, ha chiesto alla Cassazione di fare ciò che non le compete: un nuovo giudizio sul merito della vicenda. La Corte ha rilevato che il motivo era “privo di concreta specificità” e tendeva a “prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie”, attività estranea al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile con una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è il cosiddetto sindacato di legittimità, ovvero controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
La Corte ha spiegato che il vizio di “travisamento della prova”, che il ricorrente sembrava implicitamente invocare, è configurabile solo quando l’errore del giudice su una prova specifica è così grave da disarticolare l’intero impianto logico della sentenza. Nel caso di specie, invece, le censure si risolvevano in “minime incongruenze” che non incidevano sulla solidità complessiva della decisione impugnata.
Inoltre, la presenza di una “doppia conforme”, ovvero due sentenze di merito che erano giunte alla medesima conclusione, restringeva ulteriormente i margini di sindacato della Suprema Corte. I giudici di merito, secondo l’ordinanza, avevano ampiamente e correttamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, rendendo le loro conclusioni non sindacabili in quella sede.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria comporta due conseguenze negative per il ricorrente: la prima è che la condanna diventa definitiva; la seconda è di natura economica. L’imputato è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione in modo tecnicamente ineccepibile. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di primo e secondo grado. È necessario individuare specifici vizi di legge o di motivazione, argomentandoli in modo puntuale e pertinente, senza sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del merito, pena una secca dichiarazione di ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità concreta, tendeva a una nuova valutazione delle prove e proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione esercita un sindacato di legittimità?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo come un tribunale di primo o secondo grado, ma si limita a controllare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso, tuttavia, non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative e sorrette da corretti argomenti giuridici (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, COGNOME, Rv. 277635), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.