Ricorso Inammissibile: La Guida della Cassazione sui Motivi di Impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un recente caso, deciso con l’ordinanza n. 7483 del 2024, illustra perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto quando manca di concretezza, finendo per costare caro al ricorrente. Analizziamo questa decisione per capire i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
I Fatti alla Base del Provvedimento
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’appellante basava la sua difesa su un unico motivo, contestando la valutazione della sua responsabilità penale. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova e diversa interpretazione delle prove già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale, evidenziando tre carenze fondamentali nel ricorso presentato:
1.  Mancanza di Concreta Specificità: Il motivo di ricorso è stato giudicato generico e indeterminato. Non individuava errori di diritto specifici nella sentenza impugnata, ma si limitava a criticare genericamente l’esito del processo.
2.  Tentativo di Rivalutazione dei Fatti: Il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le prove e di offrire una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. Questo compito, tuttavia, è precluso alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. La Cassazione valuta se la legge è stata applicata correttamente, non riesamina le prove.
3.  Assenza di Correlazione con la Sentenza Impugnata: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni difensive già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Non si confrontava in modo critico e puntuale con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ignorando le motivazioni con cui i giudici d’appello avevano giustificato la loro decisione. Questo vizio, secondo la Corte, rende il motivo d’appello privo della specificità richiesta.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente contestare il risultato finale di una sentenza; è indispensabile attaccare il percorso logico-giuridico che ha portato a quella conclusione. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un atto che non coglie la differenza tra un giudizio di merito e uno di legittimità. Per avere successo in Cassazione, i motivi di impugnazione devono essere formulati come critiche precise a errori di diritto o a vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente, e non come un invito a una nuova e diversa lettura delle prove.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché era privo di concreta specificità, tendeva a una inammissibile rivalutazione delle prove e non si confrontava criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le fonti di prova o fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7483 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7483  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME,:
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, svolto in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti nel merito;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le dogliarize difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.