Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza fondamentale della specificità dei motivi, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il ricorso si basava su un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di responsabilità. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo l’impugnazione è stata respinta senza un esame nel merito, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione netta si fonda su un principio cardine della procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione e le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione sulla totale assenza dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso presentava “deduzioni generiche”, senza una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che potessero giustificare l’impugnazione.
In pratica, il ricorrente si era limitato a contestare genericamente la motivazione della sentenza d’appello, senza però:
1. Indicare specificamente quali parti della motivazione fossero errate.
2. Fornire riferimenti concreti e congrui all’atto impugnato.
3. Articolare ragioni di diritto precise a sostegno delle proprie tesi.
Questa vaghezza ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo, ovvero quello di individuare i presunti vizi della sentenza e valutare la fondatezza delle censure. Un ricorso formulato in questo modo non consente al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Pertanto, la conseguenza inevitabile è stata la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. È necessario costruire un’argomentazione logico-giuridica solida, che metta in chiara correlazione i motivi di doglianza con le parti della decisione che si intendono censurare. In assenza di tale rigore, il rischio non è solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna a sanzioni economiche che aggravano la posizione del proprio assistito.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice lo respinge senza analizzarne il contenuto (il merito), perché l’atto non rispetta i requisiti formali e di contenuto previsti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato respinto?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non enunciavano in modo puntuale le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione e non contenevano riferimenti precisi alla motivazione della sentenza contestata, violando così l’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 05/07/1990
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del t privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pro sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.