Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16575 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16575 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SARNO il 20/02/1995
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha riformato – riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale
pronuncia di primo grado con la quale COGNOME NOME era stata condannata per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativ identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
5, 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivam confrontata; che deve essere ribadito che integra il reato di falsità ideologica commessa
privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella domanda presentata ad un isti professionale preordinata ad ottenere l’inserimento in graduatoria a fini lavorativi, att
avere ottenuto un diploma scolastico o una votazione diversa da quella effettivamente conseguita (cfr. Sez. 5, n. 5100 del 11/12/2012, COGNOME, Rv. 254655; Sez. 5, n. 15047 del
22/02/2012, COGNOME, Rv. 252473; Sez. 5, n. 5962 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252169); che le censure relative alla valutazione delle testimonianze sono all’evidenza dirette a ottenere
inammissibile sindacato sul merito del giudizio effettuato dalla Corte territoriale e una pronu su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatt applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nell sentenza impugnata;
che il secondo motivo di ricorso di ricorso è privo di specificità estrinseca, pe meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nell sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non effettivamente confrontata; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (S n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congr riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevant parimenti avvenuto nel caso in esame;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensd’ NOME COGNOME Il Presidente