Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21973 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a CALTANISSETTA il 02/06/1974
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il Presidente
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione
giuridica del fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., anziché nella forma lieve di cui all
648, comma
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/ cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono
nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi
dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata nella quale
la Corte di Appello ha valutato la condotta ai sensi dell’art. 648 cod. pen., i
considerazione della natura del bene: un I-pad di marca pregiata, non risultando
elementi di segno contrario che dimostrassero lo scarso valore del bene) dovendosi gli
stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale