Ricorso Inammissibile: Conseguenze Economiche secondo la Cassazione
Quando si presenta un’impugnazione in ambito penale, è fondamentale rispettare scrupolosamente i requisiti previsti dalla legge. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando le sanzioni economiche a carico di chi agisce in giudizio senza le dovute premesse. L’ordinanza in esame offre uno spunto chiaro per comprendere il rigore della Suprema Corte nel sanzionare le impugnazioni che non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo è un organo specializzato che si occupa di materie attinenti all’esecuzione della pena e alle misure alternative alla detenzione. Il ricorrente, non condividendo la decisione del Tribunale, ha deciso di impugnarla dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, deputata a un primo esame dei ricorsi, ha valutato l’atto proposto. All’esito dell’udienza, i giudici hanno emesso un’ordinanza con cui hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse ragione o torto sui fatti contestati. Piuttosto, essa certifica che l’impugnazione mancava dei presupposti formali o sostanziali richiesti dalla legge per poter essere discussa e decisa. Le ragioni possono essere molteplici: dalla tardività della presentazione, alla carenza di motivi specifici, fino all’impugnazione di un provvedimento non appellabile in quella sede.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese e alla Sanzione
La parte più significativa del provvedimento risiede nelle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di inammissibilità. La Corte non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha applicato con rigore le disposizioni dell’articolo 616 del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento di due diverse voci:
1. Le spese processuali: i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Una somma in favore della Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria il cui importo è determinato discrezionalmente dal giudice in base alla colpa del ricorrente nella presentazione di un’impugnazione infondata. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
La motivazione di tale condanna è intrinseca alla stessa declaratoria di inammissibilità. Il legislatore ha inteso sanzionare l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver promosso un giudizio di legittimità senza che ne sussistessero i presupposti, causando un inutile dispendio di risorse per l’amministrazione della giustizia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di Cassazione, deve essere esercitato con responsabilità. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un atto privo di conseguenze. Al contrario, espone il ricorrente a sanzioni economiche anche significative.
Per il cittadino e per l’avvocato, ciò significa che prima di intraprendere la via dell’impugnazione è indispensabile una valutazione attenta e scrupolosa dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge. Diversamente, il tentativo di ottenere la riforma di un provvedimento sfavorevole può trasformarsi in un ulteriore e oneroso esborso economico.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
A quanto ammontava la sanzione pecuniaria nel caso specifico?
Nell’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la norma di riferimento per le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La norma di riferimento è l’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede espressamente la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il 21/06/1968
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che le censure dedotte nel reclamo proposto dal difensore di NOME
COGNOME correttamente riqualificato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, in ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di rigetto di autorizzazione
nei confronti dell’affidato a partecipare ai festeggiamenti per il diciottesimo compleanno del figlio, non sono consentite in quanto in fatto e meramente
confutative, a fronte di un provvedimento nel quale si evidenzia la sussistenza di criticità segnalate dall’Uepe e riportate nella stessa ordinanza applicativa della misura
alternativa.
Considerato che il ricorso, come supportato da memoria difensiva in cui si
contesta erroneamente la riqualificazione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.