Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non solo non viene esaminata nel merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche per chi l’ha proposta. Analizziamo questo caso per comprendere meglio la funzione del giudizio di ammissibilità e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. L’obiettivo del ricorrente era ottenere la revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, il percorso dell’impugnazione si è interrotto prima di arrivare a una discussione sul contenuto della controversia.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e procedurale: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, pur nella sua brevità, è emblematica del rigore con cui la Corte valuta i requisiti di accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Il Significato di un Ricorso Inammissibile
Il provvedimento non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità, ma è utile spiegare in generale cosa significa. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che manca dei presupposti che la legge richiede per poter essere esaminata nel merito. Le cause possono essere molteplici: la presentazione fuori dai termini previsti, la mancanza di motivi specifici previsti dal codice di procedura penale (come la violazione di legge), o la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una punizione per il reato originario, ma una sanzione processuale volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche e le Sanzioni
Le conseguenze pratiche di questa ordinanza sono duplici. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza della Corte d’Appello, chiudendo ogni ulteriore possibilità di revisione del caso nel merito. In secondo luogo, il ricorrente subisce un pregiudizio economico, essendo tenuto non solo a coprire i costi del procedimento da lui avviato, ma anche a versare una sanzione pecuniaria significativa. Questo caso sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere un ricorso in Cassazione, un rimedio straordinario che deve essere fondato su solidi motivi di diritto per avere una possibilità di successo e per evitare conseguenze sfavorevoli.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Il ricorso non viene esaminato nel merito, e il procedimento si conclude.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa è una sanzione pecuniaria processuale prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso. Ha lo scopo di disincentivare la presentazione di impugnazioni infondate o dilatorie, che appesantiscono il lavoro della Corte.
Il ricorrente deve pagare solo la sanzione alla Cassa delle ammende?
No, come specificato nell’ordinanza, oltre alla somma di tremila euro per la Cassa delle ammende, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25694 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 28/07/1985
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
che il motivo con cui sì deducono vizi di motivazione e violazione di legge in
Ritenuto ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e
riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, oltre all’assenza di elementi positivamente apprezzabili, la gravità della condot
violent esercitata nei confronti dei pubblici ufficiali, tale da necessitare l’intervento pattuglia a supporto, e i plurimi precedenti penali della medesima indole gravanti sul ricorrent
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.