Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30828 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/09/1980
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di appello di Potenza
ha confermato la sentenza di condanna in primo grado a carico di Giunta
NOME
che avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento;
che, con atto pervenuto’28 maggio 2025, l’imputata, tramite il difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lettera d),
cod. proc. pen.;
che, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che
possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in
considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente