Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15352 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15352 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME COGNOME nato a CASTELPOTO il 16/10/1955 nel procedimento a carico di: COGNOME nato a VARESE il 12/11/1963
avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIUDICE COGNOME di VARESE
[dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39812 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOMEparte civile) ricorre avverso la sentenza ( el Tribunale
Varese, che ha assolto l’imputata NOME COGNOME per il reato di diffamazione ai si oi danni.
Ritenuto che l’impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso i ier Cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, a norma dell’art. 613 cod. proc. pen , deve esser
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, ent. n. 53203
del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 231D2/2018 – Rv.
27201).
Ritenuto che l’Avv. NOME COGNOME firmataria dell’impugnativa, all’e oca della s presentazione era priva dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superio
data della sua proposizione, conseguita solo il 23 febbraio 2024.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 2uro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente