Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19611 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19611 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il 23/10/1975
avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
to avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME che deduce il vizio di motivazione in relazio all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di
applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa
ex art. 444
cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica de
e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esul dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.