Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Respinto dalla Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una sentenza che analizza il merito della questione. A volte, il percorso si interrompe prima, con una dichiarazione di inammissibilità. Un ricorso inammissibile rappresenta uno stop procedurale che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare le ragioni dell’impugnazione. Analizziamo un caso concreto attraverso un’ordinanza della Suprema Corte per comprendere le pesanti conseguenze, anche economiche, di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila in data 16 aprile 2024. La parte ricorrente, a seguito della condanna nel secondo grado di giudizio, ha deciso di avvalersi dell’ultimo grado di giurisdizione per tentare di ottenere una riforma della decisione a lei sfavorevole. Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della Settima Sezione Penale della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio. Senza entrare nel merito dei motivi di ricorso, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile. La conseguenza diretta e immediata di tale pronuncia è duplice:
1. La sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila diventa definitiva e irrevocabile.
2. La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e, soprattutto, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Condanna Pecuniaria
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, questa tipologia di decisione è tipicamente adottata quando il ricorso presenta vizi formali o sostanziali che ne precludono l’esame. Tra le cause più comuni di un ricorso inammissibile in Cassazione vi sono:
* Motivi non consentiti: il ricorso si basa su una rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
* Genericità dei motivi: le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe, non specifiche o non pertinenti rispetto ai vizi denunciabili in sede di legittimità.
* Vizi procedurali: il ricorso è stato presentato fuori termine o da un soggetto non legittimato.
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria legata al reato, ma una sanzione processuale. Essa ha una chiara funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non solo non porta alcun beneficio al ricorrente, ma ne aggrava la posizione economica. La sentenza impugnata diventa definitiva, e a essa si aggiunge un ulteriore esborso economico. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale dei presupposti per un ricorso in Cassazione, un rimedio straordinario che deve essere fondato su precise violazioni di legge e non su una mera speranza di ribaltare l’esito del giudizio di merito.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità?
La sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati, dilatori o che non rispettano i requisiti previsti dalla legge, per evitare di appesantire il lavoro della Corte di Cassazione.
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte ha esaminato il caso nel merito?
No, un’ordinanza di inammissibilità è una decisione puramente processuale. Significa che il ricorso presentava dei vizi (formali o sostanziali) tali da impedire alla Corte di valutare se la decisione del giudice precedente fosse giusta o sbagliata nel contenuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22165 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a GIULIANOVA il 21/02/1982
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34916/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione dell al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver
valutazione delle prove, e, dall’altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione sentenza impugnata con la quale non si confronta (pag. 3 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.