Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Condanna alle Spese e Ammenda
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un ricorso inammissibile non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda, condannando un ricorrente al pagamento delle spese e di una cospicua sanzione.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma nel settembre 2024. Il ricorrente ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado rivolgendosi alla Suprema Corte di Cassazione, organo che ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Tuttavia, l’esito dell’impugnazione non è stato quello sperato. La Settima Sezione Penale della Corte, dopo aver esaminato il caso in udienza, ha emesso un’ordinanza che taglia corto ogni discussione sul merito.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. La declaratoria di inammissibilità è un filtro processuale che impedisce l’accesso al giudizio di merito quando l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge.
Le conseguenze di questa decisione sono state immediate e tangibili:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutti i costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata inoltre disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione accessoria, ma una conseguenza diretta prevista dal codice di procedura penale. Essa ha una duplice finalità: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori; dall’altro, finanziare un fondo destinato a programmi di reinserimento sociale per i detenuti e al miglioramento delle strutture carcerarie.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a giudicare l’impugnazione inammissibile. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una tale declaratoria in sede di legittimità. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per vari motivi, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica chiaramente le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Difetto di legittimazione: Il ricorrente non aveva titolo per presentare l’impugnazione.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto rientrasse in una delle casistiche che precludono l’esame nel merito, applicando di conseguenza le sanzioni previste.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato a censure di legittimità precise e fondate. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un’azione priva di conseguenze. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria funge da deterrente contro l’abuso del processo, sottolineando l’importanza di un’attenta valutazione legale prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti esperti che possano valutare con scrupolo le reali possibilità di successo di un’impugnazione, evitando costi e sanzioni inutili.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 26 settembre 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BASSISI NOME nato a APRILIA il 02/05/1983
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ftc-
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
letta la memoria con motivi aggiunti depositata dall’avvocato NOME COGNOME difenso dell’imputato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (mancata applicazione de scriminante di cui dell’art. 54 cod. pen. e eccessività della pena, in violazione dei criter
all’art. 133 cod. pen.) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ri
al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre immuni da manifeste incongruenze logiche;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso consegue l’inammissibilità del ricorso con mo aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.