Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23544 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23544 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 04/03/1991
avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in
epigrafe per i reati di cui agli artt. 337, 385, 56-624 e 625 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura
de plano, perché proposto personalmente
dalla parte poiché, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le
memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di
Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272010);
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consigl. relatri e
Il Pre idente