Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17389 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17389 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, presentati con att
unitario;
considerato che dei due motivi a base dei ricorsi, il primo (relativo all’err
calcolo della pena) risulta formulato per la prima volta con il ricorso per Cassazi e non è quindi consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., mentre il secon
(attinente alla mancata indicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero nel sentenza di primo grado), oltre ad essere non consentito per la medesima ragione
è privo di interesse, non essendo dalla omissione derivata alcuna nullità né alc conseguenza ai fini della perfezione della sentenza, che non deve quindi esse
annullata per quella che è una mera irregolarità;
pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con rilevato,
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il Co sigliere COGNOME