Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 20/04/1974
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di Scala Vincenzo
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del delitto di cu
all’art. 341-bis cod. pen. per la carenza dell’elemento della presenza delle più persone è
riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che, anche per il tenore della voc dell’imputato, ha evidenziato come sia il compagno di cella sia gli altri detenuti che erano nell
celle vicine avessero udito le offese rivolte al pubblico ufficiale;
ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione
e violazione di legge in ordine alla contestata recidiva adeguatamente motivata attraverso la valorizzazione dei plurimi precedenti penali per reati dello stesso tipo e tali da far ritenere l’u
ricaduta nel reato sintomo di una accentuata pericolosità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.