Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29901 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 04ZVS5N) nato il 16/06/1994
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di
primo grado;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in punto di determinazione
della pena, discostatasi dal minimo edittale – è inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da doglianze particolarmente
generiche, è inerente al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione, la Corte di appello ha, infatti, evidenziato come
i numerosi precedenti penali gravanti sull’imputato, indici di una spiccata tendenza a delinquere, nonché la condotta, antecedente e
susseguente al reato, tenuta dallo stesso, non permettono di giungere all’inflizione di una pena di maggior favore (si veda pagina 3 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente