Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13934 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13934 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECUI 04Y91DG) nato il 18/08/1981
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si sollecita la riqualifica
del fatto come furto seguito da violenza, non è consentito, non essendo previamente dedotto in appello, poiché la riqualificazione, per come rich
presuppone un giudizio di fatto, impossibile in questa sede, circa il temporale intercorrente tra il tentativo di entrare nell’appartamento e la c
violenta (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272651-01);
che, analogamente, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizi motivazione in relazione all’omessa esclusione della contestata recidiva,
deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché l’atto di concerneva soltanto il giudizio di bilanciamento tra la recidiva con le circ
attenuanti generiche e su tale specifico punto la Corte territoriale ha congru assolto l’onere argomentativo sul punto (cfr. pp. 15-16);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.