Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale rispettare scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che non solo pone fine al percorso giudiziario ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente. Questo provvedimento evidenzia come la fase di legittimità non sia una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto, nato a Catania nel 1986, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 12 novembre 2024. Il ricorrente ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi ai giudici di legittimità.
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato il ricorso, ha tenuto udienza il 5 maggio 2025. L’esito, tuttavia, non è stato quello sperato dal ricorrente: il suo tentativo di contestare la sentenza d’appello si è concluso con una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Questa decisione ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi sostenuti per il procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Questa duplice condanna rappresenta una misura standard prevista dal codice di procedura penale per i casi in cui il ricorso viene giudicato privo dei presupposti per essere esaminato nel merito.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Sue Conseguenze
L’ordinanza in esame, pur nella sua brevità, è emblematica della funzione deflattiva della declaratoria di inammissibilità. La Corte non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare, riscontrando un vizio che impedisce l’analisi delle censure mosse alla sentenza impugnata. Le ragioni di un ricorso inammissibile possono essere molteplici: dalla tardività della presentazione alla mancanza di motivi specifici, fino alla proposizione di questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione sono implicite nel dispositivo. Quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, significa che ha riscontrato la mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità. La condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria non è una scelta discrezionale del collegio, ma una conseguenza giuridica automatica che mira a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. Questa sanzione ha, quindi, una duplice finalità: da un lato, ristorare lo Stato dei costi del procedimento e, dall’altro, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni che possiamo trarre da questa ordinanza sono chiare. Proporre un ricorso per cassazione è un’attività che richiede massima perizia tecnica e una valutazione attenta dei presupposti di legge. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il cliente, ma lo espone a conseguenze economiche rilevanti. Per i professionisti legali, ciò sottolinea l’importanza di un’analisi preliminare rigorosa sulla fondatezza e ammissibilità dell’impugnazione, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell’assistito ed evitare di incorrere in sanzioni che gravano esclusivamente su di lui.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base al provvedimento analizzato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Qual era l’oggetto del ricorso nel caso di specie?
Il ricorso era stato presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, emessa in data 12 novembre 2024.
La condanna alla sanzione pecuniaria è sempre obbligatoria in caso di inammissibilità?
Sì, il provvedimento applica una conseguenza prevista dalla legge per i casi di inammissibilità del ricorso, finalizzata a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20530 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA 11 15/04/1986
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato
Ritenuto di evasione (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di
legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla
ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente, anche per fatti recenti, e la permanenza della
pericolosità sociale che, ad onta delle pregresse condanne e connessi periodi di detenzione, non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto dele
normali regole di convivenza sociale.
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la
Rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatrice