Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Decise dalla Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare scrupolosamente le regole procedurali. Un errore può costare caro, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. In questo articolo analizzeremo il caso di un ricorso inammissibile e le pesanti conseguenze economiche che ne sono derivate per il proponente, fornendo una chiara spiegazione delle dinamiche processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. La ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di avvalersi dell’ultimo grado di giudizio per far valere le proprie ragioni. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale e discusso in udienza pubblica.
La Decisione della Corte di Cassazione
Dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha posto fine al procedimento. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le censure mosse alla sentenza d’appello fossero fondate o meno. Il giudizio si arresta a una fase preliminare a causa di un vizio dell’atto di impugnazione.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce effetti concreti e particolarmente gravosi per chi ha proposto l’impugnazione. La Corte, infatti, non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha anche condannato la ricorrente a sostenere due distinti oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: la ricorrente è stata condannata a pagare tremila euro a favore di questo specifico ente, che finanzia progetti di recupero per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non entri nel dettaglio dei motivi specifici che hanno reso il ricorso inammissibile, questa decisione si fonda su vizi che possono essere di varia natura. Tipicamente, un ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni quali la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione da parte di un soggetto non legittimato.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende trova la sua motivazione nella necessità di sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Presentare un ricorso senza fondamento o senza rispettare le forme prescritte dalla legge causa un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario. La sanzione ha quindi una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve avvenire nel rispetto delle regole. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato di una riforma della sentenza impugnata, ma si traduce in una condanna economica certa e talvolta ingente per il proponente. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente i presupposti e le modalità dell’impugnazione prima di adire la Suprema Corte, evitando così conseguenze pregiudizievoli per il proprio assistito.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione presenta dei vizi formali o sostanziali che ne impediscono la trattazione, come la presentazione fuori termine o la mancanza dei motivi previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Come stabilito nel provvedimento analizzato, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese processuali?
La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e deterrente. Serve a punire l’uso improprio dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26522 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26522 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 15/08/1977
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la
violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorr per i reati di cui agli artt. 629 e 628, comma 3, n.3 cod. pen., non è conse
poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese co corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito
specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sent impugnata (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata);
ritenuto altresì le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una
rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindac legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti
emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.